“Ecco come cambia l’accesso alla professione di Tecnico Competente”

Vediamo come il D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017 ha ridefinito i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

 

Il D.Lgs. n. 42/2017, oltre a modificare la legge quadro sull’inquinamento acustico, al Capo VI, ha ridefinito i criteri generali per l’esercizio della professione di Tecnico Competente In Acustica.

I documenti di seguito riportati hanno carattere informativo, gli utilizzatori sono pertanto invitati a fare sempre e comunque riferimento ai documenti originali.

 

Cosa devono fare gli attuali Tecnici Competenti

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 – Capo VI – Art. 21

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1. E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco e’ presentata secondo le modalità di cui all’allegato 1.

 

3. L’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, nonche’, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

 

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.

 

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (19/04/2017)  possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell’allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco di cui al comma 1.

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