aggiornamento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

E’ stato pubblicato l’aggiornamento al aggiornamento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, revisione 24 novembre 2020.

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D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità del 2020 ?

Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di novembre 2020. I nuovi provvedimenti, le modifiche normative del D.Lgs. 81/2008 e gli interpelli del 2020.

Il testo nella versione di novembre 2020

La nuova versione mostra come siano poche le modifiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, modifiche che hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, modifiche di allegati del Testo Unico.

Come sempre sottolineiamo che il testo presentato “non riveste carattere di ufficialità”: “le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa” e “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.

L’inserimento di circolari, decreti attuativi e decreti direttoriali

Al di là delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono state inserite nel documento diversi provvedimenti e norme circolari, nella maggior parte dei casi correlati all’emergenza COVID-19.

tra cui:

  • la lettera circolare prot. 11056 del 31 marzo 2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31 luglio 2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1, che recita che “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”. Chiaramente, come indicato nella circolare, la proroga è dipesa dal “carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19”.
  • la lettera circolare del 29 aprile 2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
  • la circolare n. 13 del 04 settembre 2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29 aprile 2020 sui lavoratori fragili e Covid-19.

Ricordiamo, infine, che è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 (Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11).

Le modifiche normative del decreto legislativo 81/2008

1: riguarda l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Comma 6 art. 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose – Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione III Sorveglianza sanitaria): “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”

2. riguarda l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

3. riguarda l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

4. riguarda l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

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