Procedure di infrazione europee sul rumore ancora aperte.

Nel 2013 la Commissione dà avvio alla procedura di infrazione 2013/2022 per l’inadempimento agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della direttiva 2002/40 sulla gestione del rumore ambientale. L’Italia infatti non ha ancora ultimato la predisposizione di tutte le “mappe strategiche” relative alle zone sensibili del Paese e non ha ancora approntato nessun “piano d’azione”. Per questa procedura la Commissione invia nel 2018 un parere motivato al nostro Paese perché per 17 agglomerati e 22 assi stradali principali esterni non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”, per 32 agglomerati, 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione” e in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione.

La Commissione, con la procedura 2019/2308, dichiara la non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2014/52 che modifica la direttiva 2011/92, relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il DLgs 104/2017 non risulta infatti conforme. Le carenze nel diritto nazionale riguardano, tra l’altro, le modalità di consultazione del pubblico, le norme che disciplinano le consultazioni transfrontaliere nel caso dei progetti proposti in Italia che

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