Nel settore dell’inquinamento acustico l’Italia possiede uno dei corpus normativi più completi. Il legislatore ha posto attenzione al problema già a partire dal 1991, anno in cui è stato emanato il DPCM 1 marzo 1991, primo e transitorio approccio in attesa di una più completa legge quadro, intervenuta solo qualche anno dopo, nel 1995.
Infatti, che le norme principali che disciplinano il settore dell’inquinamento acustico esterno sono contenute nella legge quadro sull’inquinamento acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nel DPCM 1 marzo 1991 e nel successivo DPCM 14 novembre 1997.
E’ possibile suddividere la normativa europea sul rumore in Direttive relative al rumore ambientale e Direttive relative al rumore in ambienti di lavoro (sociali). Queste ultime sono recepita nell’ordinamento legislativo italiano nel contesto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, da ultimo nel D.Lgs. 81/2008 e seguono la strada propria delle Direttive sociali lavoro. Le Direttive relative al rumore ambientale invece, sono recepite in IT con decreti che ad oggi interagiscono con la legge quadro sull’inquinamento acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
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La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 non comprende, nel proprio ambito applicativo, l’ambiente lavorativo, che trova una propria disciplina nelle norme dedicate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
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Fig. 1 – Direttive rumore ambientale e Direttive rumore lavoro / Percorso recepimento EN/IT
Direttive Rumore lavoro EU
Direttiva 86/188/CEE del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell’esposizione al rumore durante il lavoro (GU L 137 del 24.5.1986)
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003)
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Decreti Rumore lavoro IT
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (GU n.200 del 27-8-1991 – S.O. n. 53)
Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 – Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (GU n. 124 del 30.05.2006)
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30 aprile 2008 – SO n. 108)
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Direttive Rumore ambientale EU
Rumore ambientale
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU L 189/12 del 18.7.2002)
Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807] (GU L 212/49 del 22.8.2003)
Emissione acustica ambientale macchine ed attrezzature
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU L 162/1 del 3.7.2000)
Emissione acustica veicoli a motore
Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970)
Altre integrate in atti generali
es. Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (abrogata dal Regolamento (CE) n. 1592/2002 a sua volta abrogato dal Regolamento (CE) n. 216/2008 a sua volta abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1139)
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Rumore ambientale IT
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico (GU L 42 del 15.2.2003)
Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 262 – Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21.11. 2002 SO n. 214)
Legge 31 ottobre 2003 n. 306
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- S.O. n.173) (1)
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23.09.2005) (2)
Nello specifico del Decreto, l’art.4 assegna alle Regioni il compito di emanare apposite normative nelle quali elencare i criteri in base ai quali i comuni potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative (Piani Comunali di Classificazione Acustica).
Legge 30 ottobre 2014 n. 161 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 -bis (GU n. 261 del 10.11.2014 SO n. 83) (3)
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 – Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (G.U. 4 aprile 2017 n. 79) (4)
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (G.U. n. 79 del 04 aprile 2017) (4)
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(1) La Legge 31 ottobre 2003 n. 306 prevedeva in effetti all’Art. 14 Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Tale Delega non è stata esercitata.
(2) Decreto emanato nella previsione dell’art. 1, comma 1, della Legge delega legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003).
(3) La Legge Delega Legge 30 ottobre 2014 n. 161 all’Art. 19 ha previsto nuova delega con l’adeguamento anche al nuovo pacchetto legislativo su libera circolazione merci regolamento (CE) n. 765/2008.
(4) Decreti emanati nella previsione dell’art. 19 comma 1, della Legge Delega Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2003 -bis).
Fig. 2 – Percorso armonizzazione atti rumore – Direttive CE / Decreti IT
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Legge 30 ottobre 2014 n. 161
Art. 19. Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) , della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, e successive modificazioni;
b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella Direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla Direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la Direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla Direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall’attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.