Novità sulla normativa antincendio

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

Ma questo cosa proroga:

in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Ciò vuol dire che in via sperimentale le regole per le manifestazioni fino a 200 persone valgono fino a 1000 persone e di conseguenza non ci vuola la Commissione di Pubblico Spettacolo.

Ing. Roberto Bianucci – Assoacustici

TESTO DECRETO

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